(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 28 settembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007 1. All'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 32/2007 recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private», dopo le parole «collettivi nazionali» sono aggiunte le parole «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale». 2. All'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 32/2007, dopo «l'educatore professionale» aggiungere la parola «fisioterapista». 3. All'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 32/2007 sono soppresse le parole «studi medici, odontoiatrici e».