(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 
                    n. 51 del 28 settembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007 
 
    1. All'art. 2, comma 2,  lettera  a)  della  legge  regionale  n.
32/2007  recante  «Norme  generali  in  materia  di   autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali  delle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e  private»,  dopo  le  parole
«collettivi nazionali» sono aggiunte le  parole  «gli  studi  privati
medici ed odontoiatrici che non intendono  chiedere  l'accreditamento
istituzionale». 
    2. All'art. 2, comma 2,  lettera  b)  della  legge  regionale  n.
32/2007,  dopo  «l'educatore  professionale»  aggiungere  la   parola
«fisioterapista». 
    3. All'art. 2, comma 1,  lettera  e)  della  legge  regionale  n.
32/2007 sono soppresse le parole «studi medici, odontoiatrici e».